(Pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione Sicilia n. 47
                        dell'11 ottobre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto lo statuto della Regione;
    Visto  il  testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione della Regione Sicilia, approvato con decreto del
Presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70 ed in particolare l'Art.
2;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, recante "regolamento di polizia veterinaria";
    Vista  la  legge 14 agosto 1991, n. 281: "legge quadro in materia
di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
    Vista   la   legge   regionale  3 luglio  2000,  n.  15,  recante
"Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali
da affezione e la prevenzione del randagismo ed in particolare l'Art.
19  che  istituisce  l'albo  delle  associazioni  costituite con atto
pubblico che perseguono senza fini di lucro obiettivi di tutela, cura
e protezione degli animali;
    Ritenuto  di  dover provvedere, per la disciplina dei requisiti e
modalita'  di  iscrizione  al predetto albo regionale, all'emanazione
del  regolamento  all'uopo  previsto  dal  citato Art. 19 della legge
regionale 3 luglio 2000, n. 15;
    Udito  il  parere  n.  677/2001,  reso dal consiglio di giustizia
amministrativa  per  la  Regione Sicilia nell'adunanza del 29 gennaio
2002;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  125  del
19 aprile 2002;
    Su proposta dell'assessore regionale per la sanita';
                   Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  L'albo  regionale  delle associazioni per la protezione degli
animali,  istituito  presso l'assessorato regionale della sanita', ai
sensi  dell'Art. 19, primo comma della legge regionale 3 luglio 2000,
n. 15, si compone di due sezioni:
      sezione  A),  nella  quale sono iscritte tutte le associazioni,
costituite  con  atto  pubblico,  che  gestiscono  da almeno due anni
rifugi per animali nel territorio della Regione Sicilia;
      sezione   B),   nella   quale  sono  iscritte  tutte  le  altre
associazioni  protezionistiche  o  animaliste  che  svolgono  le loro
attivita'  nel  territorio  della Regione Sicilia ivi comprese quelle
che gestiscono rifugi per animali da meno di due anni.
    2.  Le associazioni iscritte nella sezione B) dell'albo regionale
che  ne maturino i requisiti sono iscritte a domanda nella sezione A)
dell'albo medesimo.