(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 47 dell'11 ottobre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia, approvato con decreto del Presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70 ed in particolare l'Art. 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante "regolamento di polizia veterinaria"; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo ed in particolare l'Art. 19 che istituisce l'albo delle associazioni costituite con atto pubblico che perseguono senza fini di lucro obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali; Ritenuto di dover provvedere, per la disciplina dei requisiti e modalita' di iscrizione al predetto albo regionale, all'emanazione del regolamento all'uopo previsto dal citato Art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15; Udito il parere n. 677/2001, reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 29 gennaio 2002; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 125 del 19 aprile 2002; Su proposta dell'assessore regionale per la sanita'; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, istituito presso l'assessorato regionale della sanita', ai sensi dell'Art. 19, primo comma della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, si compone di due sezioni: sezione A), nella quale sono iscritte tutte le associazioni, costituite con atto pubblico, che gestiscono da almeno due anni rifugi per animali nel territorio della Regione Sicilia; sezione B), nella quale sono iscritte tutte le altre associazioni protezionistiche o animaliste che svolgono le loro attivita' nel territorio della Regione Sicilia ivi comprese quelle che gestiscono rifugi per animali da meno di due anni. 2. Le associazioni iscritte nella sezione B) dell'albo regionale che ne maturino i requisiti sono iscritte a domanda nella sezione A) dell'albo medesimo.